Un contribuente chiedeva all'Amministrazione Finanziaria lo sgravio in autotutela di alcune cartelle di pagamento relative all'IRAP per gli anni dal 2000 al 2004. A sostegno della richiesta, invocava una sentenza della Cassazione del 2015 che aveva accertato l'inesistenza del presupposto d'imposta per quegli stessi anni, disponendo il rimborso di quanto già versato. L'ufficio rifiutava lo sgravio sostenendo che le cartelle fossero ormai definitive perché non impugnate nei termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che il sopravvenuto giudicato tributario favorevole prevale sulle cartelle di pagamento precedenti anche se non impugnate, privandole definitivamente di efficacia. Di conseguenza, la Corte ha annullato il diniego di sgravio, confermando che il fisco non può riscuotere somme già dichiarate non dovute da una sentenza definitiva.
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