Una società operante nella vendita di elettronica tramite negozi fisici ha citato in giudizio altre aziende dello stesso consorzio per concorrenza sleale, accusandole di usare informazioni promozionali riservate per vendere gli stessi prodotti online a prezzi inferiori. La Corte di Appello aveva respinto la domanda, negando un rapporto di concorrenza tra canali di vendita fisici e digitali. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando un principio fondamentale sulla concorrenza sleale online: la competizione sussiste quando si mira a soddisfare lo stesso bisogno dei consumatori, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato. Pertanto, un negozio fisico e un e-commerce sono concorrenti diretti.
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