La Corte di Cassazione ha chiarito i rapporti tra la sospensione di una sentenza e l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. Una società aveva contestato un precetto sostenendo che la sospensione della sentenza di appello, che aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione, bloccasse anche il decreto stesso. Gli Ermellini hanno stabilito che, in caso di rigetto integrale dell'opposizione, il titolo esecutivo per il capitale rimane il decreto ingiuntivo originario. Pertanto, l'inibitoria concessa sulla sentenza riguarda solo i capi condannatori nuovi, come le spese di lite, e non si estende automaticamente al decreto ingiuntivo.
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