Due uomini aggrediscono brutalmente la vittima per una ritorsione sentimentale. Durante il pestaggio, la vittima tenta di fuggire con la propria auto, ma gli aggressori glielo impediscono: uno lo trattiene con violenza e l'altro si impossessa del veicolo, fuggendo. Gli imputati sostengono che si sia trattato di una semplice vendetta personale e non di una rapina aggravata, mancando il fine di lucro. La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi, confermando la condanna per rapina aggravata. I giudici chiariscono che l'ingiusto profitto, elemento costitutivo del reato, non deve essere necessariamente economico, ma può consistere anche in un vantaggio morale o in una soddisfazione personale, come la vendetta. Inoltre, per il concorso di persone non serve un accordo preventivo, bastando un'intesa spontanea durante l'azione.
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