Un cittadino, assolto dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, si è visto negare la riparazione per ingiusta detenzione a causa del suo comportamento ritenuto gravemente colposo (uso di linguaggio criptico e dichiarazioni mendaci). La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la colpa grave deve essere causalmente collegata allo specifico e più grave reato contestato (l'associazione) e non a un'attività illecita minore (l'acquisto di droga per uso personale). L'uso di un linguaggio in codice, di per sé, non è sufficiente a escludere il diritto all'indennizzo.
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