Il Conducente veniva condannato in primo grado per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. La Corte d'Appello, nel redigere il dispositivo della sentenza, incorreva in una grave contraddizione: dichiarava di voler riformare la decisione precedente ma si limitava a condannare l'imputato alle spese processuali, senza indicare alcuna pena né specificare se si trattasse di una condanna o di un'assoluzione. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del difensore, ha stabilito che l'assoluta incertezza del dispositivo non può essere sanata dalla motivazione successiva. Tale insanabile contrasto determina l'inesistenza della sentenza, poiché impedisce la formazione di un valido titolo esecutivo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio del processo ad un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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