Una società operante nel settore calzaturiero ha impugnato un avviso di accertamento basato su studi di settore. Dopo aver vinto in primo grado, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ottenendo la riforma della sentenza. Tuttavia, la società ha dichiarato di aver appreso dell'esistenza del giudizio di secondo grado solo in fase di pignoramento della merce, denunciando una notificazione inesistente dell'atto di appello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione finanziaria non ha fornito la prova della consegna dell'atto, rendendo nulla la sentenza di appello e definitiva la vittoria iniziale della contribuente.
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