Il Condannato ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna emessa a suo carico, sostenendo l'impossibilità di contattare il proprio legali a causa della detenzione subita in un paese estero durante la scadenza dei termini. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione. I giudici hanno chiarito che lo stato di detenzione, anche se sofferto all'estero, non costituisce di per sé una causa di forza maggiore. L'imputato a conoscenza del procedimento penale a proprio carico ha l'onere di mantenere attiva la difesa: il disinteresse e la mancanza di contatti integrano un'inerzia colpevole che esclude il diritto alla riapertura dei termini. Il ricorso è stato dunque rigettato con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
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