Una società operante nel settore della grande distribuzione ha impugnato un avviso di accertamento relativo al recupero di costi indeducibili, tra cui spese per autovetture, rimborsi viaggi e sponsorizzazioni. Durante il giudizio di Cassazione, i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata per alcune cartelle esattoriali. La Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le somme oggetto di condono, rigettando tuttavia il ricorso per le restanti pendenze. La decisione conferma l'indeducibilità dei costi legati a beni non strumentali all'attività d'impresa, come autovetture non destinate all'uso aziendale, ribadendo l'impossibilità di riesaminare il merito dei fatti in sede di legittimità.
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