L'Amministrazione Fiscale contestava a un'Azienda, che vende veicoli e nautica, la detraibilità IVA e la deducibilità di costi per un'imbarcazione da diporto e servizi alberghieri, ritenuti non inerenti all'attività. Contestava anche la detraibilità IVA su servizi finanziari forniti da una società collegata, considerandoli esenti. Dopo aver perso in primo e secondo grado, l'Azienda ricorre in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto i motivi relativi all'inerenza dei costi dell'imbarcazione e dei servizi alberghieri. Ha invece accolto il ricorso sull'IVA dei servizi finanziari, stabilendo che, se questi sono strumentali e accessori alla vendita principale di veicoli, l'IVA è detraibile, anche se formalmente esenti, in quanto costituiscono un'unica operazione economica.
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