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Indulto

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331 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Revoca dell’indulto: la Cassazione salva il reato continuato
Il Condannato aveva ottenuto il beneficio dell'indulto. Successivamente, il giudice dell'esecuzione ne disponeva la revoca dell'indulto poiché l'uomo aveva commesso nuovi reati entro cinque anni, ricevendo una condanna complessiva a due anni di reclusione per reato continuato. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il calcolo della pena per la revoca non dovesse basarsi sulla pena complessiva (comprensiva dell'aumento per la continuazione), ma solo sulla sanzione prevista per il reato più grave. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, in caso di reato continuato, ai fini della revoca del beneficio si deve considerare esclusivamente la pena inflitta per la violazione più grave, escludendo gli aumenti per la continuazione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Revoca dell’indulto: niente sconti per i reati continuati
Il Condannato, condannato a sei anni di reclusione per reati di droga commessi in continuazione tra il 2005 e il 2007, aveva inizialmente ottenuto uno sconto di pena grazie alla legge sull'indulto del 2006. Tuttavia, la Corte d'Appello ha disposto la revoca dell'indulto poiché il reato più grave, individuato tramite intercettazioni telefoniche, era stato commesso a settembre 2006, ossia dopo la data limite stabilita dalla legge per beneficiare dello sconto. Il Condannato ha proposto ricorso, ma la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha il potere di interpretare le sentenze definitive per stabilire la datazione dei singoli reati continuati. Di conseguenza, viene confermata la revoca dell'indulto e il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Applicazione dell’indulto: no allo sconto se il reato è continuato
Il caso riguarda l'applicazione dell'indulto a un condannato per estorsione aggravata continuata commessa tra il 2001 e il 2015. Il Giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto lo sconto di pena solo per la porzione di aumento relativa ai fatti commessi prima del termine di efficacia del beneficio (fissato nel 2006). Il condannato ha proposto ricorso, sostenendo che il reato pi! grave fosse quello commesso nel 2002, interamente coperto dal beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la condotta pi! grave si era consumata nel 2015, a causa di un'escalation di violenza e dell'inasprimento delle sanzioni nel 2012. Di conseguenza, l'applicazione dell'indulto ! stata correttamente limitata ai soli reati-satellite commessi prima del 2006.
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Revoca dell’indulto: bastano due anni per perdere il beneficio
Il caso riguarda un cittadino che ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Avezzano, la quale ha disposto la revoca dell'indulto precedentemente concesso. Il ricorrente sosteneva che la revoca dell'indulto richiedesse una condanna successiva superiore a due anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che, in base al d.P.R. n. 394 del 1990, è sufficiente una condanna non inferiore a due anni (quindi pari o superiore a tale limite) per far scattare la revoca. Di conseguenza, avendo il soggetto riportato una condanna a esattamente due anni di reclusione per un delitto non colposo, la revoca è pienamente legittima. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: il nuovo reato cancella lo sconto di pena
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto nei confronti di un soggetto che, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, ha commesso un nuovo reato non colposo con condanna superiore a due anni. Il ricorrente invocava il principio del divieto di doppio giudizio, sostenendo che la causa di revoca fosse già nota al momento della concessione dello sconto di pena. I giudici hanno chiarito che la precedente condanna è diventata definitiva solo dopo la concessione del beneficio. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non poteva conoscerla prima. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la perdita del beneficio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Opposizione all’indulto: tra benefici e reati di mafia
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso del Procuratore Generale contro la concessione del beneficio dell'indulto a un condannato, precedentemente accordato dalla Corte di appello di Catanzaro. Il Procuratore sosteneva che il condannato non avesse diritto al beneficio a causa di una successiva condanna per associazione mafiosa. La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione, ma ha stabilito che il ricorso deve essere qualificato come opposizione all'indulto ai sensi dell'articolo 667 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Cassazione ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, affinché decida in sede di opposizione garantendo il pieno contraddittorio tra le parti.
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Revoca dell’indulto: arresto immediato o attesa del giudice?
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della procedura con cui il Pubblico Ministero emette l'ordine di carcerazione e, contemporaneamente, chiede al Giudice dell'esecuzione la revoca dell'indulto. Il Condannato sosteneva che l'ordine di arresto non potesse precedere la decisione del giudice sulla perdita del beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la revoca dell'indulto decisa dal giudice dopo aver garantito il contraddittorio tra le parti è pienamente valida, anche se sollecitata contestualmente all'ordine di carcerazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione della pena: perché l’indulto blocca il tempo
Il Condannato, beneficiario di un indulto poi revocato a causa di una nuova condanna, ha chiesto l'estinzione della pena originaria di tre anni di reclusione per decorso del termine decennale. Tuttavia, la nuova condanna ha successivamente perso il carattere di irrevocabilità a seguito della restituzione nel termine per proporre appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la prescrizione della pena non decorre se la sanzione non è concretamente eseguibile. Poiché il venir meno dell'irrevocabilità della seconda sentenza ha congelato la revoca dell'indulto, la pena originaria è tornata a non essere eseguibile. Di conseguenza, il termine di prescrizione della pena non ha mai iniziato a decorrere, impedendo l'estinzione della condanna.
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Competenza del giudice dell’esecuzione: scontro tra corti risolto
Il Condannato ha presentato istanza di indulto. La Corte d'Appello di Roma e quella di L'Aquila hanno sollevato un conflitto negativo di attribuzione, ritenendosi entrambe incompetenti a decidere. La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto stabilendo che la competenza del giudice dell'esecuzione si determina al momento della presentazione della domanda e non muta per eventi successivi (principio della perpetuatio jurisdictionis). Di conseguenza, all'epoca del deposito dell'istanza (11 agosto 2018), il provvedimento definitivo più recente era quello emesso dalla Corte d'Appello di L'Aquila nel 2014. La Suprema Corte ha quindi dichiarato la competenza del giudice dell'esecuzione abruzzese, ordinando la trasmissione degli atti per la decisione sull'indulto.
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Fungibilità della pena: no al doppio sconto sui giorni già espiati
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della fungibilità della pena per un periodo di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione. Tale periodo, originariamente coperto da indulto poi revocato, era stato reinserito nel cumulo delle pene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che la pena in questione, pur essendo stata reinserita nel cumulo a causa della revoca del beneficio, era stata contemporaneamente detratta dal totale poiché computata come presofferto. Di conseguenza, il ricorrente pretendeva di ottenere una seconda detrazione per un periodo già interamente scontato e scomputato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Applicazione dell’indulto: no a esclusioni senza contestazione
Il Condannato ha richiesto l'applicazione dell'indulto per una condanna per omicidio e porto d'armi. Il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo ostativa l'aggravante mafiosa, sebbene questa non fosse stata formalmente contestata per il reato di omicidio nel giudizio di cognizione, ma solo per i reati connessi di armi e furto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può estendere l'esclusione del beneficio a reati per i quali l'aggravante non è stata formalmente contestata nel processo principale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo un nuovo esame davanti al Tribunale.
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Revoca dell’indulto: no all’automatismo senza prove concrete
Il Tribunale di Napoli, come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione del condono avanzata dal Condannato. Il diniego si basava sulla presunta operatività di una causa di revoca dell'indulto, dovuta a una condanna per associazione mafiosa. Secondo il Tribunale, la condotta criminosa si era protratta fino alla sentenza di primo grado, rientrando nel quinquennio ostativo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la permanenza di un reato associativo non si presume automaticamente fino alla sentenza di primo grado. Il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva data di cessazione delle condotte illecite basandosi su prove concrete e non su mere formule processuali. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo esame.
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Conflitto di competenza: no ai rimpalli senza atti formali
Il Giudice per le indagini preliminari di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di indulto presentata da un condannato, rimandando la questione. La Procura ha impugnato tale decisione, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che non si può sollevare un conflitto di competenza in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza da parte dei giudici coinvolti. Una semplice lettera di trasmissione o restituzione degli atti non è sufficiente né impugnabile autonomamente. Di conseguenza, il ricorso della Procura è stato rigettato, confermando la necessità di seguire il corretto iter formale per la risoluzione dei contrasti tra uffici giudiziari.
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Cumulo delle pene: l’ergastolo vacilla senza sconti reali
Il Condannato si opponeva al provvedimento di cumulo delle pene che stabiliva l'ergastolo per due condanne a trent'anni di reclusione. La Corte di Cassazione aveva già annullato una prima decisione, ordinando al Giudice dell'esecuzione di calcolare la pena concreta da espiare considerando le detrazioni per liberazione anticipata, indulto e presofferto. Tuttavia, il giudice del rinvio ha ignorato tali indicazioni, valutando solo l'indulto. La Suprema Corte ha accolto nuovamente il ricorso del Condannato, annullando l'ordinanza. Ha stabilito che, per applicare la sostituzione della pena con l'ergastolo, occorre verificare l'effettiva pena da espiare in concreto al netto di tutti gli sconti e benefici applicabili. Il caso torna al Tribunale di Catania per un nuovo esame.
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Revoca dell’indulto: la data del reato cancella il beneficio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino contro la revoca dell'indulto precedentemente concessogli. Il provvedimento di revoca era stato disposto poiché l'uomo aveva commesso un nuovo reato non colposo (calunnia) entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto del 2006. Il ricorrente contestava la data di commissione del reato, sostenendo che non fosse provata con certezza la sua collocazione temporale entro il quinquennio. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di esaminare la sentenza e gli atti del processo per accertare il momento esatto del reato. Nel caso specifico, la condotta di calunnia è stata accertata come commessa il 12 giugno 2011, confermando così la legittimità della revoca.
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Revoca dell’indulto: la condanna a due anni cancella lo sconto
Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca dell'indulto nei confronti di un soggetto che, entro cinque anni dall'applicazione del beneficio, ha commesso un nuovo reato non colposo, subendo una condanna a due anni di reclusione. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la commissione di un delitto non colposo con pena pari o superiore a due anni comporta la revoca automatica del beneficio, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali da parte del giudice.
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Bancarotta fraudolenta: la data del fallimento revoca l’indulto
Il caso riguarda un condannato che ha impugnato la revoca dell'indulto, contestando la data di consumazione del reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per il reato di bancarotta fraudolenta, il momento della consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento. Questa data rappresenta una condizione obiettiva di punibilità e determina il calcolo dei termini per l'applicazione di amnistia e indulto. Poiché la revoca dell'indulto era già stata decisa in modo definitivo e vi erano altre condanne non contestate dal ricorrente, la Cassazione ha confermato il provvedimento di revoca, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’indulto: la prova positiva non salva lo sconto
Il caso riguarda un cittadino che aveva ottenuto l'indulto, ma successivamente ha commesso nuovi reati di bancarotta e reati tributari entro i cinque anni previsti dalla legge. La Corte d'Appello ha quindi disposto la revoca dell'indulto. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il positivo superamento dell'affidamento in prova al servizio sociale avesse estinto la pena, impedendo la revoca del beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la revoca dell'indulto è automatica e obbligatoria se si commette un nuovo reato nel quinquennio, a prescindere dal buon esito delle misure alternative successive. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Competenza del giudice dell’esecuzione tra rinvio e indulto
La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla competenza del giudice dell'esecuzione nel caso di sentenze diventate definitive solo in parte. La vicenda nasce dalla richiesta del Procuratore Generale di revocare l'indulto a un condannato. La Corte d'Appello si era dichiarata incompetente, ritenendo che spettasse al Tribunale di primo grado. La Cassazione ha invece stabilito che, se la sentenza è stata annullata con rinvio anche solo per alcuni punti, come le pene accessorie, la competenza del giudice dell'esecuzione spetta al giudice del rinvio, anche se questo non si è ancora pronunciato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente, ordinando alla Corte d'Appello di decidere sulla revoca del beneficio.
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Estinzione della pena concorrente: no ai benefici senza clemenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Il Condannato contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente chiedeva l'applicazione dei benefici previsti per l'estinzione della pena concorrente ai sensi dell'articolo 184 del codice penale. La Suprema Corte ha chiarito che la riduzione o l'estinzione della pena detentiva temporanea per il reato concorrente richiede che la pena principale dell'ergastolo sia stata precedentemente estinta per effetto di amnistia, indulto o grazia. Non sussistendo tali presupposti nel caso di specie, l'istanza è stata ritenuta manifestamente infondata. Di conseguenza, Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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