Il Ciclista, alla guida di una bicicletta, veniva coinvolto in un incidente stradale con un'auto. Di fronte alla richiesta della polizia giudiziaria, l'uomo rifiutava di sottoporsi ai test per verificare l'assunzione di droghe, nonostante avesse ammesso di averne fatto uso. I giudici di merito lo condannavano per il reato di rifiuto accertamento sostanze stupefacenti. Il Ciclista proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua ammissione e i sintomi evidenti avrebbero dovuto far configurare il reato di guida sotto l'effetto di droghe anziché quello di rifiuto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La Corte ha chiarito che, a differenza dell'alcol, l'alterazione da stupefacenti richiede necessariamente un accertamento tecnico-biologico e non può essere provata solo da elementi sintomatici.
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