La Corte di Cassazione ha stabilito che un'azienda non può trattenere l'indennità sostitutiva preavviso dalle somme di fine rapporto se, al momento delle dimissioni del lavoratore, non ha più alcun interesse concreto a ricevere la prestazione lavorativa. Nel caso specifico, l'azienda aveva perso un appalto, cessato l'attività e già esonerato i dipendenti dal lavoro, rendendo illegittima la trattenuta.
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