Lavoratori presentano dimissioni per giusta causa a seguito di ripetuti ritardi nel pagamento degli stipendi. L'ente datore di lavoro, un'associazione non lucrativa, si difendeva attribuendo la colpa a mancati pagamenti da parte dei suoi committenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato ribadito che il ritardato pagamento delle retribuzioni giustifica le dimissioni e il diritto all'indennità di preavviso, essendo irrilevanti le difficoltà finanziarie del datore.
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