La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che il diritto all'indennità di disoccupazione cessa nel momento in cui il lavoratore matura i requisiti per la pensione di vecchiaia, a prescindere dalla data di effettiva erogazione del trattamento pensionistico. Di conseguenza, le somme percepite dopo tale momento sono considerate indebite e l'ente previdenziale ha il diritto di recuperarle, anche mediante trattenute dirette sulla pensione, nel limite di un quinto dell'importo.
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