La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di indennità cessazione rapporto agenzia. Una società di subagenzia, costituita in forma di società di persone (SNC), non ha diritto a tale indennità se il contratto cessa a causa del raggiungimento dell'età pensionabile di uno dei soci. I giudici hanno chiarito che la società è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone fisiche dei soci. Pertanto, le vicende personali di un socio, come la pensione, sono irrilevanti per i diritti della società. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della società di subagenzia, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano già negato il pagamento dell'indennità.
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