La Corte di Cassazione ha annullato un decreto del Tribunale di Roma che negava a un'agenzia marittima l'indennità di fine rapporto da una compagnia di navigazione. Il rapporto, durato dal 1966 al 2010 e regolato da due contratti successivi, era stato oggetto di una novazione nel 1991. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale 'apparente' e illogica, in quanto trattava il rapporto in modo contraddittorio. Inoltre, ha stabilito che il Tribunale ha errato nel non applicare gli Accordi Economici Collettivi di settore, che prevedono condizioni più favorevoli per l'agente rispetto al Codice Civile, riconoscendo l'indennità anche senza la prova di un aumento della clientela.
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