La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20739/2024, ha rigettato il ricorso di un indagato in custodia cautelare per associazione mafiosa. L'indagato lamentava l'incompleta trasmissione degli atti dal PM al GIP e la mancanza di autonoma valutazione del giudice. La Corte ha stabilito che la mancata trasmissione di alcuni atti da parte del PM non comporta la perdita di efficacia della misura, ma solo l'inutilizzabilità di tali atti. Inoltre, la censura sulla mancanza di autonoma valutazione è stata ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione, e comunque infondata nel merito. La decisione sottolinea i precisi limiti procedurali per la contestazione delle misure cautelari e chiarisce le conseguenze della parziale trasmissione atti riesame.
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