L'Amministrazione Finanziaria notificava a una Società un avviso di accertamento per l'anno 2002. Le parti definivano la pendenza tramite accertamento con adesione, concordando un pagamento rateale. La Società versava la prima rata il 6 aprile 2009 e l'ultima il 6 gennaio 2011. Successivamente, il 4 luglio 2012, la Società presentava un'istanza di rimborso per le maggiori imposte versate. L'Ufficio respingeva la richiesta ritenendola tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che il termine di decadenza biennale per presentare l'istanza di rimborso decorre dal pagamento della prima rata, momento in cui si perfeziona l'accordo, e non dall'ultimo versamento. Di conseguenza, il ricorso della Società è stato rigettato.
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