Una struttura sanitaria accreditata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per ottenere il pagamento di prestazioni che eccedevano il tetto di spesa fissato per l'anno di riferimento. La particolarità del caso risiede nel fatto che il nuovo, e più basso, tetto di spesa era stato stabilito retroattivamente verso la fine dell'anno, quando la struttura aveva già erogato servizi basandosi sul budget, più favorevole, dell'anno precedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la struttura, operando in regime di proroga del precedente contratto, aveva implicitamente accettato il rischio di future revisioni del budget. Di conseguenza, è stato negato sia il pagamento basato sul contratto sia l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, poiché il superamento del tetto di spesa non era imputabile a un'imposizione della Pubblica Amministrazione.
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