Un contribuente aderisce allo scudo fiscale nel 2002 per regolarizzare capitali esteri, pagando l'imposta straordinaria. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate disconosce i benefici dello scudo fiscale tramite un avviso di accertamento, rilevando che il rimpatrio era fittizio. Nel 2013, l'erede del contribuente presenta istanza di rimborso per le somme versate per lo scudo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Fisco, stabilendo che la domanda di rimborso dello scudo fiscale è tardiva. Infatti, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, l'istanza andava presentata entro il termine di decadenza di due anni dal versamento (avvenuto nel 2002) o, al più tardi, dalla notifica dell'accertamento (avvenuta nel 2010). Di conseguenza, l'erede perde il diritto alla restituzione delle somme.
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