La Cassazione ha rigettato il ricorso di un professionista contro un avviso di accertamento basato su indagini bancarie. L'ordinanza chiarisce che il termine dilatorio di 60 giorni, previsto dall'art. 12 dello Statuto del Contribuente, si applica solo agli accertamenti con accesso presso la sede del contribuente e non agli accertamenti "a tavolino", come quelli sui conti correnti. La Corte ha inoltre ribadito che la violazione del contraddittorio preventivo, per i tributi armonizzati come l'IVA, invalida l'atto solo se il contribuente fornisce la "prova di resistenza", dimostrando quali argomentazioni avrebbero potuto cambiare l'esito.
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