Un gruppo di lavoratori ha fatto causa alla nuova società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati con la precedente azienda. I dipendenti sostenevano vi fosse stata una continuità lavorativa a seguito di un trasferimento d'azienda. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la richiesta, accertando che il primo rapporto era terminato con un licenziamento mai impugnato dai lavoratori, seguito da una nuova assunzione. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, rigettando il ricorso. I giudici supremi hanno ribadito che, in assenza di impugnazione del licenziamento e di un effettivo passaggio diretto, non si applicano le tutele del trasferimento d'azienda e non può essere rivendicata alcuna continuità lavorativa per il mantenimento dei vecchi trattamenti economici.
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