Il Candidato, accusato di corruzione per aver ottenuto le tracce di un esame di abilitazione professionale, ha definito il procedimento con una sentenza di patteggiamento. Successivamente, i coimputati (tra cui il professore esaminatore e l'usciere intermediario) sono stati assolti con formule piene, poiché è emerso che le tracce erano diverse e che l'usciere non rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Il Candidato ha quindi richiesto la revisione della sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con le assoluzioni dei coimputati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Candidato, annullando la decisione di rigetto della Corte d'Appello e disponendo un nuovo giudizio, poiché la corruzione richiede necessariamente la partecipazione coordinata di un soggetto pubblico, qui escluso dalle altre sentenze.
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