Un amministratore, condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta, ha chiesto la revisione della condanna. La sua richiesta si basava su due punti: l'esistenza di sue precedenti assoluzioni in casi simili e la presentazione di nuove prove. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante. Le assoluzioni non erano in conflitto con la condanna, perché nei casi precedenti il suo ruolo era marginale, mentre nel caso della condanna era un amministratore pienamente consapevole della situazione. Le nuove prove, inoltre, non sono state ritenute decisive. La sentenza chiarisce che la revisione della condanna per contrasto tra giudicati richiede un'incompatibilità oggettiva sui fatti, non una semplice divergenza di esiti processuali basata su ruoli e responsabilità differenti.
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