Il Ricorrente ha richiesto la revisione della propria condanna definitiva, sostenendo la sussistenza di una "inconciliabilità di giudicati" rispetto alle sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti di un coimputato e della propria figlia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il contrasto tra decisioni rileva ai fini della revisione solo se vi è un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati. Nel caso di specie, la diversità di esito tra la condanna del Ricorrente e l'assoluzione del coimputato è derivata unicamente da una differente valutazione delle medesime prove da parte dei giudici, e non da una ricostruzione contrastante dei fatti materiali. L'assoluzione della figlia, invece, riguardava reati e società differenti. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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