La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. L'imputato lamentava l'incompetenza territoriale del Tribunale, sostenendo che il processo dovesse svolgersi nel luogo di produzione della merce. La Corte ha ribadito che, per la ricettazione, la competenza si radica nel luogo dove avviene l'ultima parte dell'azione, che, in assenza di prove contrarie, coincide con il luogo del sequestro dei beni.
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