La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società agricola avverso una sentenza del Tribunale. Il Tribunale si era dichiarato incompetente a decidere su un'opposizione a un pignoramento, devolvendo la causa alla sezione specializzata agraria. La società ricorrente, tuttavia, ha basato il proprio appello su motivi di merito, ignorando la questione dell'incompetenza funzionale. La Cassazione ha stabilito che i motivi d'appello devono contestare la 'ratio decidendi' (la ragione della decisione), che in questo caso era unicamente l'incompetenza. Qualsiasi altra motivazione del primo giudice è da considerarsi 'tamquam non essent', ovvero come non apposta.
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