La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna inflitta a due proprietari terrieri per il reato di cui all'art. 450 c.p. Gli imputati erano stati accusati di aver causato un pericolo di frana a seguito di lavori di sbancamento e accumulo di materiali. La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 450 c.p., che punisce i delitti colposi di pericolo, contiene un elenco tassativo di eventi (disastro ferroviario, inondazione, naufragio) tra i quali non rientra il pericolo di frana. Pertanto, la condotta contestata non è prevista dalla legge come reato, poiché la frana è punita solo come delitto colposo di danno quando l'evento si verifica effettivamente.
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