La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un soggetto condannato in appello per il reato di evasione (art. 385 c.p.). La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano generici e manifestamente infondati, non idonei a contestare la logica motivazione della sentenza di secondo grado. In particolare, è stata confermata la valutazione sull'elemento psicologico del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a causa dei numerosi e gravi precedenti penali del ricorrente, indicativi di una persistente inclinazione a delinquere. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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