Un soggetto ha subito la confisca di una quota (un terzo) di beni immobili, mentre la parte restante (due terzi) è rimasta a un'altra persona, estranea al procedimento di prevenzione. L'Agenzia ha chiesto la divisione dei beni. Il Tribunale, basandosi su una consulenza tecnica, ha disposto la divisione in natura, assegnando le diverse unità immobiliari ai rispettivi proprietari e prevedendo un conguaglio in denaro per bilanciare i valori. La persona che deteneva i due terzi ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la divisione non fosse corretta e chiedendo l'assegnazione dell'intero bene. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la divisione beni confiscati era legittima, poiché il bene era divisibile e le differenze di valore erano state compensate con un conguaglio.
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