Il Ricorrente ha richiesto la rideterminazione della pena sostenendo che la sanzione inflittagli in primo grado includesse erroneamente un reato mai contestatogli, ma addebitato solo al Coimputato. Secondo il Ricorrente, la differenza di pena tra i due era dovuta all'aggravante della recidiva applicata al Coimputato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Giudice dell'esecuzione. I giudici hanno chiarito che la recidiva, sebbene contestata al Coimputato, non era stata concretamente applicata nella quantificazione della pena. Di conseguenza, la pena del Ricorrente è stata correttamente calcolata per il solo reato a lui contestato, mentre quella del Coimputato comprendeva entrambi i reati. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Continua »