L'Imputato ha presentato un incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare non definitiva una condanna penale. Egli ha sostenuto che il notificatore avesse emesso un invalido decreto di irreperibilità, senza cercare prima le utenze telefoniche in suo uso. Il Tribunale ha verificato che i numeri usati dall'Imputato appartenessero a terzi ed erano stati impiegati solo in modo occasionale. Inoltre, l'Imputato stesso aveva chiesto alla compagna di nascondere la sua posizione alle autorità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando legittimo il decreto di irreperibilità. I numeri non intestati e usati saltuariamente da un latitante non costituiscono una reale reperibilità telefonica per le ricerche ufficiali. Di conseguenza, i giudici hanno rigettato il ricorso, confermando la condanna dell'Imputato al pagamento delle spese processuali.
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