Una docente, dopo aver avuto contratti a termine scuola ritenuti illegittimi, ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere un risarcimento. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, considerando la stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato) già ottenuta come sanzione sufficiente. Durante il processo in Cassazione, l'insegnante ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia, sebbene non notificata formalmente, ha dimostrato la volontà di non proseguire la causa. Le spese legali sono state compensate.
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