L'Azienda, una manifattura cotoniera in liquidazione, ha contestato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che recuperava la Plusvalenza IRAP su una permuta immobiliare. L'Azienda sosteneva che l'operazione fosse parte di una dismissione complessiva del ramo d'azienda, rendendo la plusvalenza non tassabile. I giudici tributari di merito hanno invece classificato l'operazione come mera cessione di beni strumentali, assoggettando la plusvalenza a IRAP. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, poiché il motivo addotto mirava a contestare un accertamento di fatto già compiuto dai giudici precedenti, non una violazione di legge.
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