La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un esercente di un'autofficina abusiva, condannato per la creazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. Il ricorso, mirato a ottenere le attenuanti generiche e una pena minore, è stato respinto poiché le doglianze erano di merito e non di legittimità. La Corte ha confermato la decisione precedente, sottolineando il disvalore del fatto, la colpevolezza e il comportamento successivo dell'imputato, che non aveva provveduto alla bonifica dell'area.
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