La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, dichiara inammissibili i ricorsi presentati da due imputati. La Corte stabilisce che la natura pretestuosa e fattuale dei motivi di ricorso, già adeguatamente valutati in appello, ne determina l'inammissibilità. Di conseguenza, viene affermato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata in un momento successivo alla sentenza di secondo grado. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »