Un Lavoratore, condannato in appello, ha presentato ricorso contro la sentenza. Egli aveva lasciato la propria abitazione, violando gli obblighi, recandosi prima all'ufficio postale e poi, senza urgenza e percorrendo 40 km, in ospedale. La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. I motivi addotti dal Lavoratore, relativi allo stato di necessità e alla tenuità del fatto, sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, in quanto riproducevano argomentazioni già valutate e respinte dai giudici precedenti. Il comportamento del Lavoratore mostrava un grave disprezzo delle regole.
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