Una persona, sottoposta ad arresti domiciliari per reati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, aveva presentato ricorso contro il rigetto della sua richiesta di riesame. Successivamente, la misura cautelare è stata revocata. Per questo motivo, la persona ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale per sopravvenuta rinuncia, poiché la ricorrente non aveva più interesse a proseguire l'impugnazione. La Corte ha anche stabilito che, in questi casi, non si applica la condanna alle spese processuali o al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende, non essendoci una vera e propria “soccombenza”.
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