Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva prosciolto un Imputato dall'accusa di percosse. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha chiarito che i vizi relativi alla valutazione della prova non rientrano tra i motivi di ricorso per violazione di legge processuale, a meno che non comportino una nullità specifica. Anche la denuncia di vizi di motivazione, se mira a una nuova lettura dei fatti, è inammissibile. L'errore di contestazione, se ininfluente per il difetto di prova, non rende il ricorso ammissibile.
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