Un cittadino è stato condannato per lesioni personali a seguito di una lite scoppiata dopo un banale incidente d'auto, che ha visto un'aggressione reciproca. Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo l'assenza di colpevolezza, la legittima difesa e l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ritenuto che le contestazioni sulla colpevolezza e sulla legittima difesa fossero mere lamentele sui fatti, non ammissibili in sede di legittimità. Anche la prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata, è stata considerata irrilevante data l'inammissibilità del ricorso. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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