Due individui, condannati per lesioni personali, hanno presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato i loro ricorsi inammissibili. Il primo motivo, che contestava l'attendibilità della vittima, è stato respinto perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato, poiché il giudice di merito aveva motivato adeguatamente il diniego. Di conseguenza, i ricorrenti devono pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, confermando l'inammissibilità ricorso penale.
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