Un individuo, condannato per spaccio di eroina con rito abbreviato, ha visto la sua condanna confermata dalla Corte d'Appello. Ha poi presentato un ricorso per cassazione, contestando l'affermazione di responsabilità, l'applicazione della recidiva, l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale, ritenendo le motivazioni dei giudici precedenti congrue e logiche. L'appello si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. L'individuo deve quindi pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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