Un soggetto, condannato per la violazione delle prescrizioni di una misura di prevenzione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché i motivi presentati miravano a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Inoltre, uno dei motivi era nuovo e non era stato sollevato in appello. La decisione ribadisce i rigorosi limiti procedurali per l'accesso alla Corte Suprema.
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