Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Giusta Via per l’Art. 115-bis c.p.p.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di procedura penale, sottolineando le gravi conseguenze di un errore nella scelta del rimedio processuale. La vicenda riguarda l’inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto contro un provvedimento di rigetto di un’istanza ex art. 115-bis c.p.p., evidenziando come la precisione procedurale sia cruciale per la tutela dei propri diritti.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Correzione e il Rigetto
Due soggetti avevano presentato un’istanza al Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Potenza ai sensi dell’art. 115-bis del codice di procedura penale. L’obiettivo era ottenere la rimozione, da un’ordinanza cautelare emessa nei confronti di terze persone, di ogni riferimento a loro presunte responsabilità o coinvolgimenti in un’ipotesi di associazione criminosa. Il GIP, tuttavia, aveva rigettato tale richiesta.
L’Errore Processuale e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Convinti di aver subito una violazione di legge e lamentando una motivazione solo apparente da parte del Giudice, i due istanti hanno deciso di impugnare la decisione direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Questa scelta si è rivelata un grave errore procedurale. La Suprema Corte, infatti, ha dichiarato i ricorsi inammissibili, definendo il procedimento senza neppure entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su una chiara interpretazione delle norme processuali. In primo luogo, il provvedimento emesso dal GIP non rientra tra quelli per cui è ammesso il ricorso diretto in Cassazione, come specificato dall’art. 591, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale.
Il punto cruciale, evidenziato dai Giudici, è che lo stesso art. 115-bis, al comma 4, prevede lo strumento specifico per contestare il rigetto di una simile istanza: l’opposizione al presidente del tribunale. I ricorrenti, pertanto, hanno percorso una via processuale errata, tentando un’impugnazione straordinaria (il ricorso in Cassazione) dove la legge ne prevede una ordinaria e specifica.
La Corte ha inoltre precisato che la lamentela non riguardava una presunta “abnormità” dell’atto (ovvero un atto emesso in totale assenza di potere da parte del giudice), ma semplicemente le modalità di esercizio di un potere che il giudice indiscutibilmente possedeva. L’esito negativo dell’istanza non rende, di per sé, l’atto del giudice impugnabile con mezzi non previsti dalla legge.
Le Conclusioni: Scegliere il Rimedio Giusto è Fondamentale
Le conseguenze dell’errore sono state severe: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da importante monito: nel diritto processuale, la forma è sostanza. Identificare e utilizzare il corretto strumento di impugnazione previsto dal legislatore non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per poter ottenere una valutazione nel merito delle proprie ragioni. Scegliere la via sbagliata porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici.
È possibile ricorrere in Cassazione contro il rigetto di un’istanza presentata ai sensi dell’art. 115-bis del codice di procedura penale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale provvedimento non è impugnabile in quella sede. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Qual è il rimedio corretto per contestare un provvedimento di rigetto emesso su un’istanza ex art. 115-bis c.p.p.?
Il rimedio corretto, indicato dalla stessa norma (art. 115-bis, comma 4, c.p.p.), è l’opposizione al presidente del tribunale, non il ricorso per cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile in Cassazione?
Chi propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.