La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso in materia penale. La decisione si fonda sul principio secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I motivi del ricorso, relativi alla valutazione delle prove (riconoscimento fotografico e tabulati telefonici) e al ruolo dell'imputato, sono stati ritenuti un tentativo di sollecitare un nuovo esame dei fatti, precluso alla Suprema Corte. Viene confermata l'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando le censure non riguardano vizi di legge ma la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
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