La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Imprenditore condannato per spedizione illegale di rifiuti. L'Imprenditore, titolare di un'azienda di autodemolizione, aveva tentato di esportare in Egitto parti di veicoli usati, presentandoli come ricambi ma qualificati dalle autorità come rifiuti speciali, alcuni anche pericolosi, a causa del loro stato e della mancata bonifica. L'Imprenditore contestava la qualifica di rifiuto e invocava l'ignoranza della complessa normativa. La Cassazione ha confermato che le condizioni oggettive dei beni ne attestavano la natura di rifiuto. Ha inoltre ribadito che un professionista del settore ha il dovere di conoscere le leggi pertinenti, escludendo l'ignoranza scusabile. L'Imprenditore dovrà pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle Ammende.
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