Il Soggetto, sottoposto a una misura di prevenzione personale definitiva, viene sorpreso alla guida di un trattore agricolo e condannato alla pena di sei mesi di arresto. Il difensore propone ricorso per cassazione contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche e la configurabilità del reato, sostenendo che il mezzo agricolo non rientri tra autoveicoli o motoveicoli. I giudici di legittimità ritengono il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato. Di conseguenza, l'impugnazione instaura validamente il rapporto processuale, consentendo di rilevare l'estinzione dell'illecito. Essendo decorso il termine massimo di cinque anni dal fatto senza sospensioni, la Corte di Cassazione annulla la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
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