Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l'inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla corte territoriale. Il caso riguardava la rideterminazione di una pena per reati di droga, a seguito di una precedente riqualificazione del fatto. La Suprema Corte ha confermato la decisione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione, poiché non erano state articolate specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
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