Un lavoratore ha impugnato il proprio contratto di lavoro intermittente stipulato con un'azienda di sicurezza, chiedendo la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato a tempo pieno. Il dipendente sosteneva la nullità dell'accordo a causa del mero rinvio generico alle norme di legge e al contratto collettivo di settore, senza la specifica indicazione delle esigenze aziendali nel testo contrattuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del dipendente, confermando la validità del contratto. I giudici hanno chiarito che il richiamo alle clausole del contratto collettivo nazionale, il quale disciplina espressamente i servizi discontinui e temporanei del settore della vigilanza, soddisfa pienamente i requisiti di legge e rende legittimo l'impiego del lavoro a chiamata.
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